Secondo il Tribunale di Rimini (sentenza del 29 giugno 2026), la modifica da parte del datore di lavoro del turno lavorativo del lavoratore caregiver, imponendone un orario lavorativo tale da rendere più gravosa l’assistenza al figlio disabile, rappresenta una violazione indiretta del principio di parità di trattamento, quindi è illegittima, a meno che il datore di lavoro non riesca a dimostrare che accomodamenti ragionevoli comportino un onere sproporzionato o irragionevole per l’azienda e la sua organizzazione.
Infatti, il divieto di discriminazioni sul luogo di lavoro si applica non solo ai lavoratori disabili ma anche ai dipendenti che prestano cura ed assistenza ai familiari portatori di handicap.
In base a tale principio (in verità consolidato), nel rispetto del principio di parità di trattamento, ogni datore di lavoro deve attuare “soluzioni ragionevoli”, cioè “provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete”, per consentire al lavoratore caregiver di prestare assistenza al familiare disabile e, al contempo, di continuare a svolgere la propria prestazione di lavoro, salvo che tali provvedimenti richiedano da parte dall’impresa “un onere finanziario sproporzionato” (art. 2, Conv. ONU; Considerando 21 e art. 5, Dir. 2000/78/CE, recante disposizioni “Per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro” e art. 3, co. 3 bis, D.LGS. 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della citata Direttiva).
Il lavoratore caregiver, analogamente al lavoratore disabile, ha diritto di chiedere al datore di lavoro di adottare determinate misure organizzative– per es. flessibilità degli orari di lavoro, mansioni diverse – a condizione che non comportino un onere sproporzionato o eccessivo, da valutarsi in relazione alle caratteristiche dell’azienda ed alle sue risorse finanziarie (CGUE 11 settembre 2025, C-38/24).
In effetti, questo diritto del lavoratore non è assoluto, perché occorre contemplare altresì gli interessi del datore di lavoro; vige l’esigenza di bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, vale a dire l’interesse:
- del lavoratore caregiver al mantenimento di un impiego compatibile con le esigenze di cura del familiare disabile;
- del datore di lavoro a garantirsi comunque una prestazione utile all’impresa;
- di altri lavoratori della stessa azienda, considerato che spesse volte la soluzione organizzativa incide, direttamente o indirettamente, sulla loro posizione (Considerando 17, Dir. cit.; artt. 4, 23, 32 e 41 Cost.; artt. 1175 e 1375 c.c.)
Costituiscono una violazione del principio di parità di trattamento:
- la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti che consentano al caregiver di fornire al familiare disabile l’assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono;
- il comportamento del datore di lavoro che metta sullo stesso piano lavoratori con specificità diverse;
- la condotta del datore di lavoro che non adotti provvedimenti a fronte della richiesta del lavoratore caregiver di essere “adibito a mansioni anche inferiori” o “adotti per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva” (CGUE 11 settembre 2025 cit.; Cass. n. 9104/2026; Cass. n. 605/2025; Cass. n. 6497/2021).
Ciò, salvo che l’imprenditore fornisca prova che eventuali soluzioni alternative, pur possibili, fossero prive di ragionevolezza, magari perché sproporzionate o eccessive, a causa degli oneri finanziari o per le dimensioni e le risorse dell’impresa.
Ebbene, alla luce di tali principi, il Tribunale di Rimini ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta datoriale per aver applicato al lavoratore il medesimo regime orario previsto per gli altri prestatori “senza alcuna considerazione della peculiare condizione della stessa”, quale lavoratrice caregiver di figlio minore con grave disabilità, e per non aver fornito prova dell’esistenza di “reali esigenze oggettive e altrimenti non risolvibili che hanno portato alla modifica dell’orario di lavoro”, con conseguente ordine di assegnazione della ricorrente “in via stabile e definitiva” al turno della fascia mattutina.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.