Il valore dell’autovettura aziendale concessa al dipendente per fini (anche) personali, unitamente alle spese di carburante, manutenzione e assicurazione a carico del datore di lavoro, rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20938 del 26.07.2024 (scaricabile in fondo).

Si tratta, infatti, di una forma di retribuzione in natura, pattiziamente prevista dalle parti e pertanto inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro.

Secondo i giudici di Cassazione la concessione dell’auto ad uso promiscuo rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva.

In proposito, si rammenta che, stando al criterio dell’onnicomprensività della retribuzione, hanno natura retributiva quegli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi. Va, quindi, valorizzato il controvalore in denaro degli oneri sopra indicati.


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