La tolleranza da parte del datore di lavoro rispetto a condotte illecite pregresse non legittima il lavoratore a reiterarle. Il fatto che il datore di lavoro non sia intervenuto in passato per reprimere determinati comportamenti non è un comportamento idoneo di per sé a far venire meno l’antigiuridicità della condotta.
Così si è espressa la Cassazione nell’ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025.
La Cassazione, ribaltando la decisione della Corte d'Appello, ha affermato che non è sufficiente la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venir meno l’illiceità della condotta e l’esclusione della responsabilità dell’autore della violazione.
La la responsabilità dell’autore può venir meno nel solo caso in cui sia rilevabile l’errore sulla liceità della relativa condotta (sul punto Cass. n. 11253/2004 e Cass. n. 10477/2006).
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