Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro, sentenza del 3 settembre 2024 n. 552
Cortend'Appello di Messina, sezione lavoro, sentenza dell'11 giugno 2024 n. 465
In materia assistenziale, trova applicazione l'indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. con la precisazione che il relativo regime presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e, in particolare, della richiamata disposizione codicistica.
Tanto in ragione dell'affidamento che i pensionati ripongono nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede, per quanto indebitamente.
In tale situazione le prestazioni pensionistiche -come detto, pur indebite- sono ordinariamente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Si tratta dunque di una disciplina derogatoria che individua, alla luce dell'articolo 38 Cost., un principio di settore, che esclude la ripetizione quando l'erogazione della prestazione in denaro non sia addebitabile al percettore. Non sussiste, sempre secondo l'adita Corte, un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale, e per quello assistenziale, un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del Legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Conseguentemente, una volta accertata la mancanza del requisito reddituale, devono essere restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.