Il legittimo utilizzo ai fini disciplinari dei dati ricavati dal telepass presuppone la preventiva informazione al lavoratore circa il funzionamento e le modalità dei controlli.
Il lavoratore veniva licenziato per fatti rilevati dall'azienda a seguito dell'esame dei tabulati relativi al dispositivo telepass installato nell’auto aziendale.
Il lavoratore in sede di impugnazione del licenziamento contestava l’utilizzo dei dati in violazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), in quanto affermava di non essere stato informato sui possibili controlli da parte del datore di lavoro e sull'utilizzo ai fini disciplinari dei dati relativi per esempio alle uscite dei caselli autostradali.
Il Tribunale rigettava l'impugnazione ma la sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello.
Orbene, giunti fino in Cassazione, la vicenda si è conclusa con l'ordinanza n. 15391 del 3 giugno 2024 (scaricabile in fondo) che ha confermato il giudizio d'appello, favorevolmente al lavoratore, quindi l’illegittimità del licenziamento. In particolare, secondo la Corte di Cassazione:
- vero che il telepass rientra tra gli strumenti “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione” che non richiedono alcuna autorizzazione per essere utilizzati a ogni fine connesso al rapporto di lavoro;
- tuttavia, l’uso disciplinare impone al datore di lavoro l’adempimento preventivo dell’obbligo di illustrare al lavoratore il funzionamento e le modalità dei controlli.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.