L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con nota 1357 del 31 luglio 2024 ha chiarito che l’ottemperanza alla diffida amministrativa esclude la sanzione.
Inoltre, l’INL con nota 6774 del 17 settembre 2024 ha fornito un elenco delle sanzioni per le quali trovano applicazione le semplificazioni dei controlli introdotte dall’articolo 6 del D.lgs. n. 103/2024 in attuazione della Legge n. 118/2022.
La norma prevede che l’organo di controllo possa diffidare alla regolarizzazione entro un termine non superiore a 20 giorni dalla notifica della diffida (tale termine sospende quelli previsti per la notificazione degli estremi di tutte le violazioni accertate).
La violazione deve essere accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio e non per forza deve trattarsi della stessa sanzione in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Affinché si possa applicare la suddetta diffida, la violazione deve essere materialmente sanabile, anche nel caso in cui la norma sanzionatoria escluda espressamente lo strumento della diffida ex articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.
Sono sanabili le violazioni per le quali sia prevista una sanzione pecuniaria. La sanzione non deve prevedere, nel massimo e in astratto, un importo superiore a € 5.000. Quindi, la diffida non è applicabile alla sanzione per lavoro nero ed alle sanzioni calcolate in base alla durata della violazione (per es. quelle sul collocamento obbligatorio).
Diversamente, la diffida amministrativa non può applicarsi alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, la sanzione non deve riguardare condotte che siano espressione dell’adempimento a vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale (per es. obblighi di informazione al lavoratore ex D.lgs. n. 104/2022).
In buona sostanza, la diffida si applica ad infrazioni lievi di carattere documentale (per es. la mancata consegna dei prospetti paga o il mancato aggiornamento del LUL).
In caso di mancata ottemperanza il personale ispettivo notificherà il verbale unico contenente la sanzione oggetto della diffida amministrativa e le ulteriori violazioni accertate e non comprese nella diffida. Il verbale unico, quindi, darà atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa ovvero della mancata ottemperanza alla stessa, applicando la sanzione in base all’articolo 16 della Legge n. 689/1981, precludendo al datore di lavoro di poter accedere alla sanzione in misura minima prevista dall’articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.