In ipotesi di infortunio sul luogo di lavoro la responsabile del datore di lavoro vien meno soltanto se in presenza di rischio elettivo, vale a dire se la condotta del lavoratore è “abnorme, inopinabile ed esorbitante” rispetto alle direttive ricevute.

I giudici di Cassazione con l'ordinanza n. 25313/2024 (scaricabile in fondo) ribadiscono che “il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza e negligenza” e “l’omissione di cautela da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro”.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.