Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 11730 del 2 maggio 2024, scaricabile in fondo), “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’INPS”.
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il lavoratore ha diritto di agire nei confronti del datore per l’accertamento dell’omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale.
Nello specifico il lavoratore, a fronte di una irregolarità contributiva, ha la possibilità, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, di esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
La Suprema corte ha stabilito che è opinione dominante che il lavoratore abbia diritto ad agire nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno patrimoniale.
Tali principi sono stati ribaditi dalla stessa Corte in numerose sentenze nelle quali si è affermato costantemente che, a fronte di una “irregolarità contributiva” il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell’età pensionabile di “esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Il lavoratore è sempre titolare del diritto alla “posizione contributiva” ovvero del diritto all’integrità della posizione contributiva”.
Secondo i Giudici di legittimità, ciò trova il fondamento nell’assunto, secondo cui il
lavoratore, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali, è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla posizione contributiva ovvero del diritto all’integrità della posizione contributiva a cui l’omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso.
Egli ha quindi ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa anche se in quel momento non è strettamente legata ad una particolare prestazione pensionistica.
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