Il danno da stress / usura psicofisica è riconosciuto come conseguenza dell’inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro nell’assicurare il diritto al riposo al lavoratore, garantito dall’articolo 36 della Costituzione. Così ha affermato il Giudice del Lavoro di Padova con la sentenza sentenza n. 171 del 6 marzo 2024.
In particolare, il Giudice ha precisato che l’esistenza di tale danno è da presumersi nell’”an” se è riscontrato un inadempimento datoriale di notevole gravità sulla base alle circostanze del caso specifico, con prestazioni che eccedono di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Tale danno “da stress” si differenzia dal danno biologico, quale lesione dell’integrità psicofisica (danno alla salute) che si concretizza in una infermità fisica e/o psichica per il quale non è invece possibile effettuare alcuna presunzione.
Orbene, il Giudice padovano ha riconosciuto in capo al lavoratore ricorrente il risarcimento del danno da usura psicofisica causato da un eccesso di lavoro straordinario nonché da continue trasferte per intere settimane, con conseguente recisione dei propri abituali interessi di vita privata per oltre 7 anni.
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