Il Tribunale di Lanciano, sez. lavoro e previdenza, con sentenza n. 9 del 17 gennaio 2025 ha accolto l'opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall'Inps.

Il Giudice (trattando la questione ai fini delle spese di lite per soccombenza virtuale) ha rammentato alcuni importanti principi in tema di iscrizione alla Gestione Commercianti prevista all'art. 1, comma 203 della Legge n. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della Legge n. 160/1975), ai sensi del quale:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
".

Orbene, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria se si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla suddetta norma di legge.

Ai fini di tale iscrizione alla Gestione Commercianti "non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza".
E' consolidato il principio secondo cui l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dalla suddetta norma, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa. In particolare, con riferimento all'abitualità, il giudice deve accertare la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (così Cass. Sez. Un. n. 3240/2010 e Cass. n. 11804/2012).

Inoltre, come ribadito nella sentenza in commento, l'onere della prova sulla sussistenza dei suddetti presupposti grava sull'INPS poiché il ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva (così Cass. 22862/2010); pertanto, l'Istituto previdenziale è tenuto a dimostrare . ma non lo ha fatto nel caso specifico - "la sussistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione nella gestione commercianti" ed "in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza", che non si può desumere semplicemente "dalla qualità di titolare della ditta individuale"


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.