La timbratura da remoto con geolocalizzazione può essere lecita.
Ciò che conta è, infatti, la concreta modalità di funzionamento del sistema utilizzato dal datore di lavoro.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026, ha annullato la sanzione da 50.000,00 euro inflitta dal Garante per la Privacy (provvedimento n. 135/2025) a una pubblica amministrazione per l’utilizzo di una applicazione di registrazione delle presenze in smart working.
Secondo il Tribunale, quando la posizione del lavoratore è rilevata esclusivamente al momento della timbratura, senza però conseguire un monitoraggio continuo degli spostamenti, l'applicazione può essere qualificata come strumento di registrazione di accessi e presenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970)
L'accertamento sulla liceità del sistema di controllo dipende:
- dalle sue effettive modalità di funzionamento
- dalle finalità perseguite
- dalle garanzie adottate, comprese un’adeguata informativa e, nel caso esaminato, il consenso del lavoratore.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.