Il costante svolgimento di orario di lavoro a tempo pieno comporta la trasformazione del contratto di lavoro part time in contratto di lavoro a tempo pieno; laddove le esigenze del lavoro supplementare possono essere soddisfatte nei termini e nei limiti previsti dal CCNL.

In particolare, nel caso deciso il dipendente sosteneva di aver "lavorato per quasi tutto il rapporto di lavoro con un orario di lavoro ben superiore … a quello contrattualmente previsto … e pressoché corrispondente a quello previsto per il tempo pieno" e la Corte d’Appello di Milano accertava che "il rapporto di lavoro a tempo parziale  si era trasformato in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa costantemente secondo l’orario nomale o addirittura con orari superiori".

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4354 del 19/02/2024 (scaricabile in fondo) ha confermato la decisione in virtù del principio secondo cui, "in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno" (richiamate Cass. n. 5520/2004, n. 3228/2008, n. 6226/2009).

Ad escludere tale trasformazione non è sufficiente il fatto che il lavoro prestato oltre quello contrattualmente previsto sia stato considerato e retribuito come lavoro supplementare e che il lavoratore non si sia rifiutato di eseguirlo. Infatti, "un conto è la prestazione di orario supplementare, che in presenza di esigenze aziendali nei limiti stabiliti dal CCNL esclude la possibilità di desumere un comportamento concludente; altro conto è l’accertato costante e continuativo svolgimento di un orario di lavoro pari a tempo pieno»; ciò anche perché «se si dovesse dare rilievo al costante e generale ricorso al lavoro supplementare per la costante presenza di esigenze aziendali non si farebbe altro che convalidare la tesi dell’esistenza nei fatti della necessità di ricorrere ad un rapporto di lavoro a tempo pieno".

Si tratta di principio consolidato, affermato tra l'altro da Cass. n. 4350/2024 e Cass. n. 31342/2018.


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