Una società, una volta dichiarato lo stato di insolvenza e aperta la procedura di amministrazione straordinaria, siglava, con altra azienda e le organizzazioni sindacali, un accordo sindacale conclusivo della procedura ex art. 47 comma 5 L. 428/1990 per il trasferimento di complessi aziendali e successivamente il contratto di cessione.

Ricordiamo che l’art. 47 comma 5 L. 428/1990 stabilisce che “qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante”.

Tornando al nostro caso, dall'accordo di trasferimento veniva escluso un dirigente della società cedente, il quale agiva in giudizio, tra l'altro, ai fini della prosecuzione del rapporto con la società cessionaria.

Le società convenute in giudizio contestavano la fondatezza della domanda del dirigente poiché escluso dal trasferimento in ragione della stipulazione dell’accordo ex art. 47 comma 5 L. 482/1990 con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.

Il Tribunale di Treviso ha aderito al principio di diritto affermato dalla Cassazione (Cass. 18 gennaio 2007 n. 1097), in base al quale “stante la qualifica rivestita dal ricorrente, nel caso di specie non trova applicazione l’art. 47, 5 comma legge 428/1990, con conseguente applicazione dell’art. 2112 c.c.”. La deroga all’art. 2112 c.c. non è operante a causa della mancanza del presupposto, costituito da un accordo sindacale efficace anche nei confronti dei dirigenti, non potendosi ritenere che la disposizione dell’art. 47 della l. 428/1990 possa riferirsi anche ai dirigenti come destinatari dell’accordo. Ciò sia in virtù delle differente tutele previste per il loro rapporto privo di garanzie di stabilità, attesa la libertà di recesso del datore di lavoro, sia perché tale deve ritenersi la ratio delle direttive comunitarie cui la legge dà attuazione.

In appello, tuttavia, i giudici (sentenza del 14 dicembre 2023) hanno manifestato perplessità riguardo al suddetto principio di diritto affermato dalla Cassazione, cui il Tribunale ha ritenuto di aderire, "potendosi invece legittimamente ritenere che anche al rapporto del dirigente sia applicabile la deroga all’art. 2112 c.c. di cui all’art. 47 comma 5 Legge 428/1990, quale norma speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 2112 c.c., essendo la sua ratio, riferita ad una situazione di crisi, quella di eliminare quei costi che possano compromettere l’acquisto dell’azienda da parte del potenziale acquirente, pregiudicando la continuazione dell’attività economica; inoltre, presupposto di applicazione delle deroghe previste dall’art. 47 è un trasferimento d’azienda in cui siano occupati più di 15 lavoratori, rientrando nella definizione di lavoratori anche i dirigenti"; ricordando altre occasioni in cui "la stessa Suprema Corte ritiene applicabile alla categoria dei dirigenti l’art. 2112 c.c., circostanza che dovrebbe implicare anche l’applicabilità agli stessi della deroga di cui all’art. 47 comma 5".


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.