Secondo la Corte d’Appello di Venezia, Sezione lavoro (sentenza n. 15 del 8 marzo 2025) è legittima l'estensione della durata del periodo di prova, pattuita prima della scadenza del termine iniziale, a condizione non superi il limite massimo di durata stabilito dalla contrattazione collettiva (nel caso specifico CCNL dirigenti industria).

Come noto, il periodo di prova risponde all’interesse di entrambe le parti di operare la reciproca valutazione di convenienza del rapporto di lavoro (art. 2096 c.c.).

Se, per definizione, il patto di prova deve essere stipulato in un momento anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro, la successiva modifica della durata della prova non è soggetta ad “inderogabilità”, essendo solo condizionata al rispetto del limite massimo (previsto dalla contrattazione collettiva) e, all’interno di tale massima durata, nessuna rinuncia a diritti inderogabili (ex art. 2113 c.c.) è enucleabile.

Inoltre, il prolungamento del periodo entro il limite massimo di durata previsto dalla contrattazione collettiva di settore non viola alcuna norma imperativa, essendo questo limite posto esclusivamente a tutela dell’interesse del lavoratore; ciò, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, co. 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (Cass. ord. 26.5.2020, n. 9789).


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