La Corte d'Appello di Venezia (Pres. Multari; Est. Rigon) con sentenza 14 dicembre 2023 hanno confermato decisione del Giudice del Lavoro di Treviso di inammissibilità dell’impugnazione del licenziamento, per intervenuta decadenza, ritenuta l’applicabilità anche ai lavoratori dirigenti dei termini di cui all’art. 6 della Legge 604 del 1966, come modificata dall’art. 32 della Legge n. 183 del 2010 (60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso): “senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore, e, dunque, anche ai dirigenti, dovendosi individuare la ratio della disciplina introdotta dalla l. 183 del 2010 nell’esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l’art. 111 Cost, operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutale e la cortezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore”.
Occorre però precisare un dettaglio importante: nel caso specifico il dirigente, con impugnazione tardiva, aveva fatto valere l'invalidità del licenziamento (non la mera ingiustificatezza).
Da canto suo, il ricorrente (dirigente) affermava la generale inapplicabilità alla categoria dirigenziale del termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione di cui all’art. 6 legge n. 604/2010 (termine che non aveva rispettato).
Di diverso avviso il Collegio d'Appello che:
- ha anzitutto ricordato il principio espresso dalla Corte di Cassazione (7 marzo 2023 n. 6828) secondo cui “in tema di licenziamento dei dirigenti, l'ambito di applicabilità oggettiva dell'art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010 si riferisce alle sole ipotesi di stretta invalidità ("rectius", nullità) menzionate dall'art. 18, comma 1, st. lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con l'evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi e, dunque, non si applica alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare” . In altri termini, “ in tema di licenziamento dei dirigenti, i termini di decadenza ed inefficacia dell'impugnazione stabiliti dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n.183 del 2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare, secondo un'interpretazione doverosamente restrittiva - trattandosi di norme in materia di decadenza - del concetto di "invalidità" di cui all'art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010, da intendere quale vizio suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto per le ipotesi sanzionate dall'art. 18, comma 1, St. Lav. novellato dalla l. n. 92 del 2012”.
- quindi, ha evidenziato come nel caso specifico il dirigente avesse fatto valere proprio un'ipotesi (non di ingiustificatezza), bensì di invalidità del licenziamento per violazione della procedura legge 223/1991, sicché il termine di decadenza dall’impugnazione doveva ritenersi certamente applicabile. Peraltro, lo stesso art. 5 della legge n. 223/1991 stabilisce espressamente che “ai fini dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni”.
Perciò, correttamente è stata accertata l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.