La Cassazione con sentenza del 2 maggio 2024 n. 11870 (scaricabile in fondo) è ritornata sul tema degli effetti del demansionamento, nel caso in cui la condotta datoriale risalga a prima dell'entrata in vigore (il 24/06/2015) del Jobs Act ( d.lgs. n. 81/2015) che ha novellato l'art. 2103 del codice civile, ma prosegua anche dopo.
L’attuale testo dell’art. 2103 cod. civ. consente al datore di lavoro di assegnare al lavoratore mansioni di livello inferiore, pure senza il suo consenso, nelle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del dipendente, oppure nei casi disciplinati e consentiti dalla contrattazione collettiva, sempreché le nuove mansioni rientrino nel livello di inquadramento inferiore e nella medesima categoria legale.
Tornando alla recentissima sentenza, i giudici di Cassazione hanno affrontato il caso del lavoratore che lamentava un demansionamento risalente al 2013, deciso solo in un momento posteriore al 2015. Dopo una prima sentenza di merito favorevole al lavoratore, la Corte d’Appello circoscriveva il preteso demansionamento, sul presupposto della sopravvenienza normativa.
Ebbene, secondo la Cassazione il demansionamento costituisce un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che cessa solo laddove il datore ponga in essere una condotta volta a reintegrare il dipendente nell'originaria posizione lavorativa. In difetto di adempimento volontario, spetta al giudice ovviare all’illecito, da valutare secondo la disciplina vigente al momento della statuizione.
A fronte di una condotta datoriale illecita protrattosi nel tempo, sebbene unitaria, occorre scindere la posizione del lavoratore tra prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (24/06/2015): per la frazione di condotta tenuta sotto la vigenza della nuova norma, questa trova applicazione, dunque ex nunc (dal 24/06/2015), senza violazione del principio di irretroattività.
"Pertanto, qualora le nuove mansioni non fossero più qualificabili come “inferiori” alla luce della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., effettivamente quella condotta, ancora perdurante, perderebbe il suo connotato di illiceità. Infatti con il d.lgs. n. 81/2015 il legislatore non si è limitato a disciplinare gli “effetti” dello ius variandi, ma ha dettato una nuova regolamentazione dell’esercizio di questo potere datoriale, quindi una nuova disciplina della “fattispecie”, integrata dalla volontaria decisione datoriale di mutare l’oggetto della prestazione lavorativa (e quindi del contratto) e di mantenere mutato così l’oggetto."
Lo stesso dicasi riguardo al risarcimento del danno, passibile pure di valutazione equitativa, meritevole di erogazione per il solo periodo di illecito.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.