Principali novità del cd. DDL Collegato Lavoro (AC 1532-bis-A recante “Disposizioni in materia di lavoro”), in attesa del voto finale alla Camera.

Dimissioni per assenza ingiustificata

L’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni equivarrà a dimissioni volontarie, con conseguente impossibilità del lavoratore di beneficiare della Naspi, mancando il requisito della disoccupazione involontaria.

Per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di comunicare l’assenza all’Ispettorato del lavoro, che si riserva di verificare la veridicità della comunicazione.

Inoltre, le dimissioni non operano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. 

Somministrazione di lavoro

Sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

Inoltre, è eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.

Periodo di prova

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova:

  • non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti con durata inferiore a 6 mesi
  • non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per i contratti con durata tra i 6 e 12 mesi

Smart working

È introdotto l’obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e fine del lavoro agile, entro 5 giorni dalla data di inizio oppure dalla data di modifica della durata o di fine del periodo di lavoro agile.

Lavoro subordinato e cassa integrazione

È prevista la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Il lavoratore nel corso di tale attività perderà il diritto all’integrazione salariale.

Formazione: Apprendistato

È prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. È prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Attività stagionali

Rientrano nelle attività stagionali “ le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Contratto a causa mista

Viene introdotto il contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.  


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.