La contestazione generica al punto da impedire al lavoratore di difendersi è equiparabile all’insussistenza del fatto contestato, con conseguente diritto alla reintegrazione.
Lo hanno affermato i giudici di Cassazione con l’ordinanza n. 33531 del 20.12.2024 (scaricabile in fondo).
Il caso riguardava un licenziamento comminato al lavoratore per carente attività di supporto svolta nei confronti della società alla quale l’azienda datrice aveva commissionato un importante software gestionale.
La Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte d'Appello, ha rilevato che, al fine di evitare la genericità della contestazione, la datrice di lavoro avrebbe dovuto individuare l’esatto ambito di attività del lavoratore con i relativi compiti e, soprattutto, precisare quali difformità fossero riconducibili alla responsabilità del medesimo.
Secondo i giudici, invece, la contestazione che ha portato all’impugnato licenziamento era sprovvista del requisito della specificità, tanto da impedire l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore.
Una tale ipotesi equivale alla ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati tutelabile con la reintegrazione del lavoratore.
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