I giudici di Cassazione (sentenza n. 22868/2024) hanno stabilito che la consumazione del potere disciplinare si ha solo se per il medesimo fatto oggetto di successiva contestazione sia già stata applicata una sanzione disciplinare e non quando il datore di lavoro rinnovi la sola contestazione disciplinare, revocando quella originaria, o ne integri successivamente il contenuto.
Affermano i giudici: "con riguardo alla censura, contenuta nel secondo motivo, di consumazione del potere disciplinare da parte della società (che, dapprima, ha comunicato una contestazione disciplinare avente ad oggetto l'omessa registrazione del ritiro della raccomandata e, successivamente, alla luce degli elementi acquisiti in sede istruttoria, ha revocato detta contestazione comunicandone una nuova, avente ad oggetto la condotta adottata nei confronti della cliente), il ricorrente invoca impropriamente precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 7523 del 2009 e Cass. n. 26815 del 2018) attinenti ai diversi casi dell'applicazione, da parte del datore di lavoro, di due sanzioni disciplinari per la medesima condotta, ipotesi diverse dal caso di specie ove è stata irrogata una sola sanzione disciplinare. Invero, anche volendo prescindere dal profilo di inammissibilità della censura per novità della questione, l'applicazione del principio di consunzione al procedimento disciplinare privatistico ha portato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte v. Cass. n. 34368 del 2019 con la giurisprudenza ivi citata; da ultimo, Cass. n. 12321 del 2022) secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva. Nel caso di specie, oltre a doversi sottolineare la diversità degli addebiti contenuti nella prima e nella seconda contestazione disciplinare, va rilevato che il datore di lavoro - in ogni caso - non ha esercitato due volte il potere disciplinare per lo stesso fatto, avendo adottato una sola sanzione disciplinare per la complessiva condotta inadempiente del dipendente".
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.