Con la sentenza n. 6993 del 16 marzo 2025 i giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, nel corso del congedo parentale, aveva lasciato momentaneamente il figlio per occuparsi della madre, il cui stato salute si era improvvisamente aggravato.
Ai fini dell'impugnazione del licenziamento il lavoratore affermava che, durante i giorni di congedo, si era recato dalla madre per assisterla ed il figlio era rimasto con la madre. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso, ritenendo il comportamento compatibile con le motivazioni assistenziali proprie del congedo parentale di cui all’art. 31 comma 1 D. Lgs. 151/2001.
La decisione della Cassazione si basa sull’analisi dell'ipotesi di "abuso di permesso", che nel caso specifico aveva motivato il licenziamento:
l'abuso del permesso configura giusta causa di recesso solo quando sotto il profilo soggettivo sia rilevabile l'intenzionalità, "sicché non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione di assistenza al minore e la figura dell’abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta".
Ciò in linea con l'orientamento giurisprudenziale divenuto consolidato negli ultimi anni (v. la recente Cass. ord. n. 1227/2025 che è intervenuta sulla simile materia dei permessi ex Legge n. 104/1992).
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