La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26697/2023 (scaricabile in fondo) ha affermato che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto.
Tuttavia a tale facoltà non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di accettare alla richiesta, ove sussistano ragioni organizzative che lo impediscano. È, però, necessario che tali ragioni siano concrete ed effettive, in considerazione di un necessario bilanciamento degli interessi contrapposti e nel rispetto del generale principio di correttezza e buona fede.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.