La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27140 del 21 ottobre 2024 (scaricabile in fondo), ha ribadito il principio secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso spetti anche in caso di cambio appalto.

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto non può mai essere considerata alla stregua di una risoluzione consensuale.

Neanche la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante può essere considerata una risoluzione consensuale del primo contratto e una rinuncia alla percezione della predetta indennità sostitutiva del preavviso.


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