Il Tribunale di Parma con sentenza del 24 aprile 2025 ha riconosciuto al lavoratore il diritto dal risarcimento da perdita di chance, ossia della possibilità di conseguire la retribuzione variabile (o premio o bonus) a causa della mancata - illegittima - preliminare fissazione degli obiettivi da parte della società datrice di lavoro, come previsto nel contratto di assunzione.
Dopo aver esaminato i fatti, il Tribunale ha constatato che il datore di lavoro non aveva adempiuto all’obbligo – preliminare – di fissazione degli obiettivi al raggiungimento dei quali è prevista la corresponsione dell’emolumento retributivo controverso, così residuando, quale unica possibilità di tutela del lavoratore, il risarcimento del danno da perdita di chance.
In proposito, la chance viene in rilievo come un bene giuridico autonomo, distinto da quello finale (in questo caso la progressione economica), tutelabile in quanto già facente parte del patrimonio del soggetto danneggiato; essa esprime un valore che già compone il patrimonio di questi, la cui lesione configura una perdita, piuttosto che un mancato guadagno, ossia un danno emergente.
Si richiama la sentenza n. 13818/2017 con cui la Corte di Cassazione ha affermato che “tale prestazione mancata [retribuzione variabile, n.d.s.] ben qualificabile alla stregua di perdita di chance” e che il danno cd. da perdita di chance “consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.
Secondo questa prospettiva – che qualifica la chance come un bene autonomo – condizione necessaria e sufficiente al fine di conseguire il risarcimento del danno, è la sussistenza di una mera possibilità di risultato, senza che acquisti rilievo una consistenza quantitativa qualificata.
La consistenza della chance assume rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno, senza più incidere sull’ammissibilità della tutela risarcitoria.
È poi pacifico che la prova del pregiudizio possa essere fornita per presunzioni (Cass. n. 13818/2017 cit. e n. 19604/2016).
Sotto il profilo della quantificazione, secondo la tesi maggioritaria, il danno attuale ed immediato da lesione di chance si determina assumendo, quale parametro di riferimento, l’utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito del c.d. coefficiente di riduzione che dipenda dal grado di probabilità di conseguirlo sulla base del caso concreto. Solo ove tale criterio risulti di difficile applicazione, si ammette il ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.
Tanto premesso, nel caso deciso il Tribunale di Parma ha ravvisato la ricorrenza di elevate probabilità che, qualora la datrice di lavoro avesse operato correttamente, procedendo alla fissazione degli obiettivi aziendali, il lavoratore avrebbe conseguito il bonus pattuito. Di conseguenza, alla stregua dei principi richiamati, è stato accertato e dichiarato il diritto del lavoratore al risarcimento del patito danno patrimoniale da perdita di chance, in ragione della mancata – illegittima - fissazione degli obiettivi cui la datrice di lavoro si era autovincolata in sede contrattuale, danno da quantificarsi avendo riguardo alla misura massima contrattualmente pattuita per la liquidazione del bonus MBO e procedendo alla riduzione di una percentuale pari al 40%, oltre accessori di legge.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro