Con sentenza del 12 gennaio 2026, il Giudice del Lavoro di Bari ha ribadito alcuni principi di interesse in un caso di assenze per malattia nell’ambito di un licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale ha ribadito che il certificato medico non rende automaticamente “giustificata” l’assenza. Il lavoratore resta infatti tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva e di tempestiva trasmissione del numero di protocollo del certificato. La loro violazione conserva autonoma rilevanza disciplinare, anche in presenza di uno stato di malattia accertato.
Inoltre, è stato ribadito il principio secondo cui nell'ambito del procedimento disciplinare l’audizione orale del lavoratore non è una fase necessaria, ma solo eventuale. In assenza di una richiesta tempestiva, o in caso di mancata presentazione ingiustificata, non vi è alcun vizio procedurale.
La sentenza si è altresì soffermata sul rapporto tra malattia e licenziamento, chiarendo che lo stato morboso non impedisce il recesso per giusta causa. Il divieto opera esclusivamente nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, restando legittima l’intimazione del licenziamento quando la condotta addebitata sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Infine, il Giudice ha valorizzato valutazione complessiva delle condotte: in presenza di plurimi episodi disciplinari, soprattutto se preceduti da sanzioni conservative non impugnate, il giudizio sulla gravità e sulla lesione del vincolo fiduciario deve essere globale e non atomistico.
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