E' ritenuto illegittimo il contratto di apprendistato professionalizzante se non è predisposto un valido, compiuto e riconoscibile piano formativo individuale e non è fornita effettiva formazione.

Infatti, la formazione è elemento essenziale del contratto di apprendistato.

Se l’inadempimento formativo è totale o di gravità non trascurabile, la conseguenza è la riqualificazione sin dall'assunzione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato, sulla base degli articoli 41, 42 e 44 del d.lgs. n. 81/2015 e come ribadito di recente dalla giurisprudenza (Trib. Trani sez. lavoro, sent. n. 1842 del 14.10.2026, Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 2991 del 10.02.2026 e n. 6990 del 16.03.2025).

Dunque, il datore di lavoro deve avere chiaro che:

  • il piano formativo individuale non è un adempimento meramente formale;
  • il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la formazione realmente erogata.

Occorre una gestione coerente e documentata dell’apprendistato: piano formativo, tutor, registrazione delle attività e qualificazione contrattuale.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.