L’azienda che subentra nell’appalto deve assumere la lavoratrice.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Milano dr. Atanasio, con sentenza n. 4100 pubblicata il 27/09/2024.

In sintesi i fatti:

  • la società (uscente) licenziava i lavoratori impiegati nell'appalto cessato;
  • in base all'accordo sindacale tali lavoratori avevano diritto di proseguire il rapporto di lavoro con la società subentrante nell'appalto;
  • tuttavia, la società subentrante rifiutava di assumere uno tra questi lavoratori.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il diritto della lavoratrice di proseguire la sua attività lavorativa alle dipendenze della nuova impresa appaltatrice, costituendo così d'imperio il rapporto di lavoro.

Allo stesso tempo, la società è stata condannata a pagare alla lavoratrice tutta la retribuzione persa dalla data del licenziamento sino alla data della sua riammissione in servizio.

Il Tribunale ha affermato che a nulla vale la circostanza che la lavoratrice nell'occasione abbia richiesto ed abbia percepito la naspi.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.