In presenza di un ambiente lavorativo nocivo il lavoratore è giustificato a rifiutare di prendere servizio.

In tale ipotesi l'assenza del lavoratore può ritenersi frutto di eccezione di inadempimento di fronte alla violazione da parte del datore di lavoro del suo dovere di garantire condizioni di lavoro sicure per la persona e la salute del lavoratore (principalmente articolo 2087 del codice civile).

In una vicenda del genere l'eventuale licenziamento del lavoratore per assenza ingiustificata verrebbe dichiarato illegittimo, qualora fosse accertata l'effettiva nocività dell'ambiente lavorativo.

La Cassazione con l’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026 – confermando la sentenza della corte d'appello - ha ritenuto illegittimo il licenziamento e ha affermato che:

  • al fine di giustificare l'eccezione di inadempimento, il lavoratore può sostenere l'esistenza di una situazione di nocività per la sua salute;
  • è il datore di lavoro a dover provare che la condizione nociva non è presente all’interno dell’ambiente di lavoro.

In particolare, affermano i giudici, “In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite”.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.