<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title><![CDATA[caristena.it]]></title><description><![CDATA[Gli Avvocati Caristena offrono consulenza legale specializzata in diritto del lavoro e diritto civile a Milano e Gioia Tauro. Contattaci per assistenza su licenziamenti, contratti, recupero crediti.]]></description><link>https://caristena.it/</link><image><url>https://caristena.it/favicon.png</url><title>caristena.it</title><link>https://caristena.it/</link></image><generator>Ghost 5.85</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 11:16:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://caristena.it/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Produttore di società assicurativa? NO Gestione Commercianti]]></title><description><![CDATA[<p>La Corte d&#x2019;Appello di Reggio Calabria, con sentenza di oggi 17 aprile 2026 n. 312/2026, condividendo le nostre argomentazioni, ha annullato l&#x2019;avviso di addebito emesso dall&#x2019;NPS nei confronti del nostro cliente di importo pari a &#x20AC; 44.906,15 per per contributi a</p>]]></description><link>https://caristena.it/produttore-di-compagnia-assicurativa/</link><guid isPermaLink="false">69e24844604bd301773a1f92</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:54:05 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/04/Inps.webp" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/04/Inps.webp" alt="Produttore di societ&#xE0; assicurativa? NO Gestione Commercianti"><p>La Corte d&#x2019;Appello di Reggio Calabria, con sentenza di oggi 17 aprile 2026 n. 312/2026, condividendo le nostre argomentazioni, ha annullato l&#x2019;avviso di addebito emesso dall&#x2019;NPS nei confronti del nostro cliente di importo pari a &#x20AC; 44.906,15 per per contributi a titolo di Gestione Commercianti&#xA0;ai sensi dell&apos;art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003, relativamente al periodo dal 01/2009 al 12/2017; oltre sanzioni.</p><p>Soddisfatti anche per la condanna dell&#x2019;INPS alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione del piano di rateizzazione di una parte del preteso credito ricompreso nell&apos;avviso di addebito annullato; come abbiamo domandato in ricorso.</p><p>In particolare, la Corte d&apos;appello:</p><ul><li>ha riconosciuto che il nostro cliente aveva negli anni operato come produttore libero/indipendente direttamente con la societ&#xE0; assicurativa (non con un&#x2019;agenzia assicurativa propriamente intesa); figura non assimilabile in via analogica al Produttore di III e IV gruppo previsto dagli artt. 5 e 6 del CCNL del 25/05/1939 che disciplina i rapporti tra agenzie e produttori;</li><li>ha, quindi, dichiarato insussistente l&#x2019;obbligo contributivo c/o gestione commercianti ex art. 44, comma 2 D.L. n. 269/2003, sulla scia dell&#x2019;orientamento ormai consolidato secondo cui tale obbligo &#x201C;<em>non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attivit&#xE0; direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti&#x201D;</em>;</li><li>ha annullato l&#x2019;avviso di addebito, l&#x2019;iscrizione d&#x2019;ufficio in gestione commercianti ed anche il piano di rateizzazione di parte del debito in questione.</li></ul><p>Non solo.</p><p>Laddove l&#x2019;Inps in giudizio ha tentato di &#x201C;aggiustare il tiro&#x201D; sostenendo l&#x2019;obbligo d&#x2019;iscrizione alla Gestione commercianti &#x201C;ordinaria&#x201D; ai sensi dell&#x2019;art. 1 L. n. 613/1966 per aver il nostro cliente operato &#x201C;in forma imprenditoriale&#x201D;, i giudici d&apos;appello hanno ritenuto infondata questa tesi difensiva perch&#xE9; &#x201C;<em>si tratta dell&#x2019;accertamento di una situazione giuridica soggettiva diversa, per fatti costitutivi e conseguenze giuridiche, che l&#x2019;Inps avrebbe dovuto richiedere in via riconvenzionale&#x201D;</em>, ma non lo ha fatto.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Licenziamento del lavoratore disabile per superamento del comporto]]></title><description><![CDATA[<p></p><p>Con la sentenza n. 563/2025 il Tribunale di Vicenza interviene sul tema della qualificazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti di un lavoratore disabile.</p><p>Secondo il giudice, una volta accertata l&#x2019;effettiva condizione di disabilit&#xE0;, il percorso valutativo deve articolarsi in tre passaggi</p>]]></description><link>https://caristena.it/licenziamento-del-lavoratore-disabile-per-superamento-del-comporto/</link><guid isPermaLink="false">69cb9d95604bd301773a1f80</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:13:09 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/03/indagine.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/03/indagine.jpg" alt="Licenziamento del lavoratore disabile per superamento del comporto"><p></p><p>Con la sentenza n. 563/2025 il Tribunale di Vicenza interviene sul tema della qualificazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti di un lavoratore disabile.</p><p>Secondo il giudice, una volta accertata l&#x2019;effettiva condizione di disabilit&#xE0;, il percorso valutativo deve articolarsi in tre passaggi fondamentali:</p><ul><li>verificare se l&#x2019;applicazione indistinta della disciplina collettiva sul comporto produca uno svantaggio specifico per i lavoratori con disabilit&#xE0;, configurando una possibile discriminazione indiretta;</li><li>accertare l&#x2019;eventuale oggettiva giustificazione del trattamento differenziato;</li><li>valutare il rispetto dell&#x2019;art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, con particolare riferimento agli obblighi di accomodamento ragionevole.</li></ul><p>La decisione richiama l&#x2019;attenzione su un punto centrale: l&#x2019;automatismo nell&#x2019;applicazione del comporto non pu&#xF2; prescindere da una verifica concreta della posizione del lavoratore disabile.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Licenziamento orale: attenzione alla prova]]></title><description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con l&apos;ordinanza n. 4077/2026 ha ribadito la regola secondo cui il lavoratore che affermi di essere stato licenziato in forma orale, e dunque in assenza di comunicazione scritta, &#xE8; tenuto a fornire prova che la fine del rapporto non sia imputabile a proprie</p>]]></description><link>https://caristena.it/untitled-19/</link><guid isPermaLink="false">69cb8dc1604bd301773a1f64</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:51:38 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/03/avvocato-20-07-23_16.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/03/avvocato-20-07-23_16.jpeg" alt="Licenziamento orale: attenzione alla prova"><p>La Corte di Cassazione con l&apos;ordinanza n. 4077/2026 ha ribadito la regola secondo cui il lavoratore che affermi di essere stato licenziato in forma orale, e dunque in assenza di comunicazione scritta, &#xE8; tenuto a fornire prova che la fine del rapporto non sia imputabile a proprie dimissioni, bens&#xEC; sia riconducibile in via esclusiva a un&#x2019;iniziativa unilaterale del datore di lavoro, anche tramite comportamenti concludenti. </p><p>In assenza di questa prova, l&#x2019;allontanamento dal lavoro e l&#x2019;assenza ingiustificata possono integrare una violazione disciplinare grave che giustificherebbe il licenziamento per giusta causa per lesione del vincolo fiduciario. </p><p>Principio ancor pi&#xF9; di recente affermato dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 994 del 6 marzo 2026.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Part-time: pretesa di full-time]]></title><description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 701 del 17 febbraio 2026, chiarisce che lo svolgimento di ore di lavoro supplementari da parte di un dipendente part-time non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in full-time.</p><p>Il giudice ha ricordato che il datore di lavoro pu&#xF2; richiedere prestazioni</p>]]></description><link>https://caristena.it/part-time-le-ore-supplementari-non-trasformano-automaticamente-il-contratto-in-full-time/</link><guid isPermaLink="false">69cb8bbb604bd301773a1f51</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:56:33 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/03/pexels-fauzanfitria-8646393.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/03/pexels-fauzanfitria-8646393.jpg" alt="Part-time: pretesa di full-time"><p>Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 701 del 17 febbraio 2026, chiarisce che lo svolgimento di ore di lavoro supplementari da parte di un dipendente part-time non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in full-time.</p><p>Il giudice ha ricordato che il datore di lavoro pu&#xF2; richiedere prestazioni supplementari entro i limiti di legge e del contratto collettivo.</p><p>La trasformazione del rapporto pu&#xF2; avvenire solo se l&#x2019;orario pieno viene svolto in modo costante, continuativo e sistematico, tale da far emergere una volont&#xE0; stabile delle parti.</p><p>Nel caso esaminato:&#x2022; le ore supplementari erano variabili nel tempo;&#x2022; non avevano mai raggiunto stabilmente il full-time;&#x2022; erano giustificate da esigenze organizzative.</p><p>Nella pronuncia viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4550/2024 e 3293/2024).</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Natura subordinata della collaborazione a P.IVA]]></title><description><![CDATA[<p>Con sentenza n. 19 del 19 marzo 2026, la Corte d&#x2019;Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un sanitario formalmente incaricato come collaboratore autonomo a partita IVA.<br>Di conseguenza, la societ&#xE0; appellata &#xE8; stata condannata</p>]]></description><link>https://caristena.it/natura-subordinata-della-collaborazione-a-p-iva/</link><guid isPermaLink="false">69c527f6e5adb100fb7f7da9</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:38:26 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/03/Gemini_Generated_Image_ybgwkhybgwkhybgw.png" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/03/Gemini_Generated_Image_ybgwkhybgwkhybgw.png" alt="Natura subordinata della collaborazione a P.IVA"><p>Con sentenza n. 19 del 19 marzo 2026, la Corte d&#x2019;Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un sanitario formalmente incaricato come collaboratore autonomo a partita IVA.<br>Di conseguenza, la societ&#xE0; appellata &#xE8; stata condannata al pagamento del TFR, calcolato sull&#x2019;intera durata del rapporto, con esclusione del principio di assorbimento di tale credito nel trattamento complessivamente gi&#xE0; percepito.</p><p>La Corte d&#x2019;Appello ha ribadito il principio secondo cui ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti del personale sanitario &#x201C;<em>il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non riveste valore assorbente, n&#xE9; vincolante per il giudice ed &#xE8; comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalit&#xE0; di adempimento della prestazione, da riconoscersi come prevalenti ai fini qualificatori</em>&#x201D;.</p><p>La stessa Corte d&apos;Appello di Milano con una precedente sentenza (n. 24 del 23 marzo 2022) aveva dichiarato che &#x201C;<em>in caso di accertamento del vincolo di subordinazione per gli esercenti la professione medica, la natura subordinata </em>&#x2026; <em>pu&#xF2; essere affermata sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell&apos;attivit&#xE0;, </em>&#x2026; <em>in relazione alla intensit&#xE0; della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l&apos;organizzazione sia limitata al coordinamento dell&apos;attivit&#xE0; del medico con quella dell&apos;impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall&apos;interesse dell&apos;impresa&#x201D;.</em></p><p>Anche la Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza n. 2341 del 4 febbraio 2026, ha espresso medesimi principi (peraltro confermando la sentenza n. 706 dell&#x2019;11 ottobre 2022 sempre della Corte d&#x2019;Appello di Milano).</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Rifiuto avances: licenziamento nullo]]></title><description><![CDATA[<p>Le insistenti e indesiderate avances del superiore gerarchico nei confronti della dipendente integrano molestia di genere, vietata ai sensi dell&apos;art. 26, comma 1, Decreto Legislativo n. 198/2006. </p><p>Il licenziamento per assenza ingiustificata intimato alla lavoratrice in conseguenza del rifiuto opposto alle avances del proprio superiore integra una</p>]]></description><link>https://caristena.it/rifiuto-avances-licenziamento-nullo/</link><guid isPermaLink="false">69ad999ee5adb100fb7f7d77</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:57:09 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/03/img-K1ahHpsaZ8Y64hVKEtTRO1Su.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/03/img-K1ahHpsaZ8Y64hVKEtTRO1Su.jpg" alt="Rifiuto avances: licenziamento nullo"><p>Le insistenti e indesiderate avances del superiore gerarchico nei confronti della dipendente integrano molestia di genere, vietata ai sensi dell&apos;art. 26, comma 1, Decreto Legislativo n. 198/2006. </p><p>Il licenziamento per assenza ingiustificata intimato alla lavoratrice in conseguenza del rifiuto opposto alle avances del proprio superiore integra una ritorsione riconducibile all&apos;art. 26, comma 3, d.lgs. 198/2006 ed &#xE8; pertanto nullo, in quanto adottato in conseguenza dell&apos;esercizio del diritto alla libera autodeterminazione affettiva e sessuale rispetto a comportamenti indesiderati lesivi della dignit&#xE0;.</p><p>Di conseguenza &#xE8; riconosciuta la tutela della reintegrazione e risarcimento ai sensi dell&apos;articolo 2 comma 1 Dlgs. 23/2015.</p><p>Resta tuttavia escluso il risarcimento del danno ulteriore in difetto di prova di specifiche modalit&#xE0; offensive del recesso o di concreti pregiudizi alla salute.</p><p>(Tribunale di Trento, sentenza n. 15 del 20 febbraio 2026)</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Motivo di licenziamento: prova e immutabilità]]></title><description><![CDATA[<p>La Corte d&apos;Appello di Venezia, con sentenza n.125 del 25 febbraio 2026, ha ribadito il principio di immodificabilit&#xE0; dei motivi del licenziamento.</p><p>ha ribadito il principio generale secondo cui un andamento economico negativo non &#xE8; un presupposto indispensabile per la legittimit&#xE0; del licenziamento. </p><p>Tuttavia, se</p>]]></description><link>https://caristena.it/motivo-di-licenziamento-prova-e-immutabilita/</link><guid isPermaLink="false">69ad95fee5adb100fb7f7d56</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:39:51 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/03/img-pR2JiiiwjpZU9NQe6FZcv7fA.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/03/img-pR2JiiiwjpZU9NQe6FZcv7fA.jpg" alt="Motivo di licenziamento: prova e immutabilit&#xE0;"><p>La Corte d&apos;Appello di Venezia, con sentenza n.125 del 25 febbraio 2026, ha ribadito il principio di immodificabilit&#xE0; dei motivi del licenziamento.</p><p>ha ribadito il principio generale secondo cui un andamento economico negativo non &#xE8; un presupposto indispensabile per la legittimit&#xE0; del licenziamento. </p><p>Tuttavia, se il datore di lavoro, nella lettera di licenziamento, individua la causa specificamente nel &quot;<em>calo del fatturato e degli ordini&quot;</em>, si vincola a fornire la prova di tali circostanze. </p><p>La Corte ha ritenuto il licenziamento illegittimo proprio perch&#xE9; la documentazione contabile prodotta dalla societ&#xE0; smentiva il calo di fatturato, evidenziando anzi un aumento delle vendite e dei ricavi nel periodo antecedente il licenziamento.</p><p>Il motivo del licenziamento non &#xE8; una semplice formalit&#xE0;.</p><p>Una volta esplicitato, esso definisce il perimetro dell&apos;onere probatorio a carico dell&apos;azienda. Se la prova delle ragioni addotte fallisce, il licenziamento &#xE8; illegittimo, a prescindere da altre possibili, ma non dichiarate, esigenze organizzative. <br></p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Ambiente nocivo e rifiuto del lavoratore]]></title><description><![CDATA[<p></p><p>In presenza di un ambiente lavorativo nocivo il lavoratore &#xE8; giustificato a rifiutare di prendere servizio.</p><p>In tale ipotesi l&apos;assenza del lavoratore pu&#xF2; ritenersi frutto di eccezione di inadempimento di fronte alla violazione da parte del datore di lavoro del suo dovere di garantire condizioni di lavoro</p>]]></description><link>https://caristena.it/ambiente-nocivo-e-rifiuto-del-lavoratore/</link><guid isPermaLink="false">6984a387e5adb100fb7f7bf9</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:10:07 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/ambiente-nocivo-2.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/ambiente-nocivo-2.jpg" alt="Ambiente nocivo e rifiuto del lavoratore"><p></p><p>In presenza di un ambiente lavorativo nocivo il lavoratore &#xE8; giustificato a rifiutare di prendere servizio.</p><p>In tale ipotesi l&apos;assenza del lavoratore pu&#xF2; ritenersi frutto di eccezione di inadempimento di fronte alla violazione da parte del datore di lavoro del suo dovere di garantire condizioni di lavoro sicure per la persona e la salute del lavoratore (principalmente articolo 2087 del codice civile).</p><p>In una vicenda del genere l&apos;eventuale licenziamento del lavoratore per assenza ingiustificata verrebbe dichiarato illegittimo, qualora fosse accertata l&apos;effettiva nocivit&#xE0; dell&apos;ambiente lavorativo.</p><p>La Cassazione con l&#x2019;ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026<strong> </strong> &#x2013; confermando la sentenza della corte d&apos;appello - ha ritenuto illegittimo il licenziamento e ha affermato che:</p><ul><li>al fine di giustificare l&apos;eccezione di inadempimento, il lavoratore pu&#xF2; sostenere l&apos;esistenza di una situazione di nocivit&#xE0; per la sua salute;</li><li>&#xE8; il datore di lavoro a dover provare che la condizione nociva non &#xE8; presente all&#x2019;interno dell&#x2019;ambiente di lavoro.</li></ul><p>In particolare, affermano i giudici, &#x201C;I<em>n tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., <strong>avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza</strong> e della dignit&#xE0; umana, <strong>l&apos;assenza della condizione di nocivit&#xE0; o lesivit&#xE0;,</strong> secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell&apos;integrit&#xE0; fisica o della personalit&#xE0; morale, <strong>deve essere provata dal datore di lavoro </strong>nella logica della responsabilit&#xE0; contrattuale, secondo l&apos;art. 1218 c.c.; mentre <strong>il prestatore pu&#xF2; limitarsi ad allegare la presenza nell&apos;ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale</strong> e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalit&#xE0; tra la lesione e le conseguenze dannose subite</em>&#x201D;.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Cambio d'appalto o cessione d'azienda?]]></title><description><![CDATA[<p>La Corte d&#x2019;Appello di Roma con la sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026 ha escluso un potere derogatorio dei contratti collettivi rispetto alla disciplina del trasferimento d&#x2019;azienda o ramo aziendale.</p><p>Nel cambio d&apos;appalto, con avvicendamento di aziende appaltatrici, l&#x2019;applicazione dell&#x2019;</p>]]></description><link>https://caristena.it/untitled-20/</link><guid isPermaLink="false">699c3469e5adb100fb7f7cc3</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:15:55 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/cantiere.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/cantiere.jpg" alt="Cambio d&apos;appalto o cessione d&apos;azienda?"><p>La Corte d&#x2019;Appello di Roma con la sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026 ha escluso un potere derogatorio dei contratti collettivi rispetto alla disciplina del trasferimento d&#x2019;azienda o ramo aziendale.</p><p>Nel cambio d&apos;appalto, con avvicendamento di aziende appaltatrici, l&#x2019;applicazione dell&#x2019;art. 29, comma 3, del d.lgs. 276/2003 non &#xE8; automatica in quanto dall&apos;analisi degli aspetti che caratterizzano il &quot;cambio&quot; di impresa appaltatrice potrebbero emergere i tratti caratteristici di una cessione aziendale ai sensi dell&#x2019;art. 2112 cod. civ.</p><p>Ricordano i giudici capitolini che per poter essere esclusa la fattispecie di cui all&#x2019;art. 2112 cod. civ. &#xE8; necessario che ricorrano effettivamente quantomeno questi due elementi:</p><p>1) che l&apos;azienda subentrante nel servizio sia dotata di una propria struttura organizzativa e produttiva, autonoma rispetto al solo gruppo di lavoratori assorbiti (per es. presenza di personale proprio ulteriore rispetto a quello gi&#xE0; impiegato nell&#x2019;appalto; diversit&#xE0; di sede e di orario di svolgimento della prestazione; utilizzo di beni strumentali propri, idonei a incidere su tempi, qualit&#xE0; e modalit&#xE0; di esecuzione del servizio);</p><p>2) elementi di discontinuit&#xE0; organizzativa e produttiva tali da determinare una specifica identit&#xE0; di impresa, idonei a interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementariet&#xE0; tra i fattori della produzione che caratterizzavano l&#x2019;organizzazione precedente.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Contratti a termine: condizioni diritto di precedenza (Trib. Lecce)]]></title><description><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 857 del 4 febbraio 2026 il Tribunale di Lecce ha ribadito alcune regole sul diritto di precedenza a seguito di contratto a termine ai sensi dell&apos;articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015.</p><ul><li>Il diritto di precedenza non sorge automaticamente alla cessazione del contratto</li></ul>]]></description><link>https://caristena.it/contratti-a-termine-condizioni-diritto-di-precedenza-trib-lecce/</link><guid isPermaLink="false">69984070e5adb100fb7f7cab</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:10:11 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/contratto-1.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/contratto-1.jpg" alt="Contratti a termine: condizioni diritto di precedenza (Trib. Lecce)"><p>Con la sentenza n. 857 del 4 febbraio 2026 il Tribunale di Lecce ha ribadito alcune regole sul diritto di precedenza a seguito di contratto a termine ai sensi dell&apos;articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015.</p><ul><li>Il diritto di precedenza non sorge automaticamente alla cessazione del contratto a termine.</li><li>il diritto sorge solo se e quando il lavoratore manifesta per iscritto la volont&#xE0; di avvalersene.</li><li>Tale manifestazione costituisce condizione costitutiva del diritto.</li><li>Il diritto si estingue in ogni caso decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto.</li><li>Non violano l&#x2019;art. 24 le assunzioni a tempo indeterminato effettuate:<ul><ul><li> prima della manifestazione scritta del lavoratore;</li><li>dopo il decorso di un anno dalla cessazione del rapporto.</li></ul></ul></li></ul><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Anticipazione Naspi (Trib. Milano)]]></title><description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, sezione lavoro-previdenza, Dr.ssa Saioni, con sentenza del 21/01/2026 le cui motivazioni sono state pubblicate oggi, ha accolto il ricorso proposto dal nostro Studio per conto dell&#x2019;imprenditrice e contro il provvedimento dell&#x2019;Inps di rigetto della domanda di anticipazione NASPI ai</p>]]></description><link>https://caristena.it/anticipazione-naspi-trib-milano/</link><guid isPermaLink="false">6995afb0e5adb100fb7f7c9d</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:26:48 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/Il_Palazzo_di_Giustizia.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/Il_Palazzo_di_Giustizia.jpg" alt="Anticipazione Naspi (Trib. Milano)"><p>Il Tribunale di Milano, sezione lavoro-previdenza, Dr.ssa Saioni, con sentenza del 21/01/2026 le cui motivazioni sono state pubblicate oggi, ha accolto il ricorso proposto dal nostro Studio per conto dell&#x2019;imprenditrice e contro il provvedimento dell&#x2019;Inps di rigetto della domanda di anticipazione NASPI ai sensi dell&#x2019;art. 8 D.Lgs. n. 22/2015.</p><p>In particolare, l&#x2019;ente previdenziale rigettava la domanda per ritenuta decadenza avendo considerato quale <em>dies a quo </em>(del termine decadenziale di 30 giorni) la data di apertura della P.IVA alla quale per&#xF2; &#x2013; come allegato e documentato in ricorso - non era seguito l&#x2019;effettivo inizio dell&#x2019;attivit&#xE0; imprenditoriale in relazione alla quale era richiesta l&#x2019;anticipazione della Naspi.</p><p>Tuttavia, tenuto conto della <em>ratio </em>della norma/prestazione in esame (supporto di un&#x2019;effettiva attivit&#xE0; imprenditoriale) e degli elementi offerti, il Giudice ha accolto il nostro ricorso, ritenendo tempestiva la domanda della cliente in quanto <em>il dies a quo &#x201C;deve essere individuato nella data di inoltro all&#x2019;Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica, quale evento indicativo dell&#x2019;&#x201C;inizio dell&#x2019;attivit&#xE0; di impresa&#x201D;. </em>Il Tribunale ha, pertanto, deciso in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in linea con i precedenti giurisprudenziali opportunamente richiamati in ricorso.</p><p>Del resto, come affermato dal Giudice, non pu&#xF2; farsi riferimento alla mera apertura della partita IVA &#x201C;<em>che ben potrebbe non esser seguita dall&#x2019;esercizio immediato dell&#x2019;attivit&#xE0; economica per plurime varie ragioni, come fornitura di materiali, reperimento del personale, opere di ristrutturazione dell&#x2019;immobile ecc.&#x201D;</em>; e ancora &#x201C;<em>le risultanze camerali possono essere contraddette da altre evidenze posto che la vigenza di partita IVA non necessariamente corrisponde all&#x2019;effettivo esercizio dell&#x2019;attivit&#xE0;</em>&#x201D;.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Licenziamento su dati del GPS?]]></title><description><![CDATA[<p>&#xC8; stato ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente basato sui dati del GPS installato sull&#x2019;autovettura aziendale.</p><p>I giudici di Cassazione con sentenza n. 43873 del 24 novembre 2025 hanno considerato ammissibile tale controllo se funzionale all&#x2019;accertamento di condotte illecite.</p><p>Nel caso specifico, a seguito di segnalazioni</p>]]></description><link>https://caristena.it/licenziamento-su-dati-del-gps/</link><guid isPermaLink="false">699451f7e5adb100fb7f7c90</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:35:55 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/Roma-_Corte_Suprema_di_Cassazione_-_53381273801.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/Roma-_Corte_Suprema_di_Cassazione_-_53381273801.jpg" alt="Licenziamento su dati del GPS?"><p>&#xC8; stato ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente basato sui dati del GPS installato sull&#x2019;autovettura aziendale.</p><p>I giudici di Cassazione con sentenza n. 43873 del 24 novembre 2025 hanno considerato ammissibile tale controllo se funzionale all&#x2019;accertamento di condotte illecite.</p><p>Nel caso specifico, a seguito di segnalazioni dei clienti in ordine a disservizi nell&#x2019;esecuzione dell&#x2019;attivit&#xE0; (di sorveglianza), la societ&#xE0; aveva avviato delle verifiche per ricostruire le modalit&#xE0; di svolgimento del servizio del durante l&#x2019;orario di lavoro. L&#x2019;analisi del GPS del veicolo aziendale forniva dati (luoghi/tempi di lavoro) differenti rispetto a quelli dichiarati dal lavoratore nel proprio rapporto. E cos&#xEC; il datore di lavoro decideva di contestare in via disciplinare al lavoratore la condotta ritenuta non coerente con le modalit&#xE0; operative del servizio di guardia; che, peraltro, non era un episodio isolato, e simili condotte erano gi&#xE0; state sanzionate (in via conservativa). All&#x2019;esito della procedura disciplinare il datore di lavoro decideva di licenziare il lavoratore in tronco, cio&#xE8; per giusta causa.</p><p>La Cassazione ha confermato il giudizio della Corte d&#x2019;Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, qualificando i controlli come difensivi e, pertanto, estranei all&#x2019;ambito applicativo dell&#x2019;art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto diretti ad accertare comportamenti potenzialmente illeciti e pregiudizievoli per l&#x2019;organizzazione aziendale. Inoltre, &#xA0;i giudici dell&#x2019;appello avevano ritenuto che la condotta del lavoratore fosse incompatibile con i doveri di correttezza e lealt&#xE0; e idonea a incidere negativamente sul vincolo fiduciario.</p><p>In conclusione, la pronuncia riafferma che le risultanze del GPS installato sull&#x2019;auto aziendale possono legittimamente fondare un licenziamento per giusta causa quando il controllo sia riconducibile a finalit&#xE0; difensive e risulti funzionale all&#x2019;accertamento di condotte non conformi agli obblighi contrattuali, senza risolversi in una vigilanza generalizzata sull&#x2019;adempimento della prestazione lavorativa.&#xA0;</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Controllo tramite agenzie investigative]]></title><description><![CDATA[<p>E&apos; lecito il controllo da parte del datore di lavoro mediante agenzie investigative quando avviene in luoghi pubblici ed abbia lo scopo di accertare comportamenti del lavoratore illeciti o lesivi per l&#x2019;azienda, senza alcuna finalit&#xE0; di verifica dell&apos;adempimento dell&apos;attivit&#xE0; lavorativa.&#xA0;</p>]]></description><link>https://caristena.it/e-legittimo-il-controllo-del-datore-di-lavoro-tramite-agenzie-investigative-svolto-in-luoghi-pubblici-per-laccertamento-di-sospettati-comportamenti-illeciti-del-lavoratore/</link><guid isPermaLink="false">69944a53e5adb100fb7f7c63</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:07:59 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/cassazione-1.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/cassazione-1.jpg" alt="Controllo tramite agenzie investigative"><p>E&apos; lecito il controllo da parte del datore di lavoro mediante agenzie investigative quando avviene in luoghi pubblici ed abbia lo scopo di accertare comportamenti del lavoratore illeciti o lesivi per l&#x2019;azienda, senza alcuna finalit&#xE0; di verifica dell&apos;adempimento dell&apos;attivit&#xE0; lavorativa.&#xA0;&#xA0;</p><p>Principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30821 del 24 novembre 2025.</p><p>Nel caso sottoposto al giudizio di Cassazione il lavoratore con mansioni di sorveglianza, era stato licenziato (per giusta causa)&#xA0;in quanto pi&#xF9; volte&#xA0;si era fermato&#xA0;e aveva sostato&#xA0;nell&#x2019;autovettura, nonostante&#xA0;il rapporto di servizio da lui redatto indicasse diverse localit&#xE0;&#xA0;che avrebbe - a suo dire - visitato.&#xA0;Il maggior controllo del datore di lavoro, anche comunicato&#xA0;ai dipendenti, a fronte di lamentele dei clienti, non riguardava la modalit&#xE0; di svolgimento delle mansioni, ma un comportamento estraneo alle stesse, illecito, idoneo a ledere il datore di lavoro sotto il punto di vista sia del patrimonio dell&#x2019;azienda che della sua reputazione e immagine.&#xA0;</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[FAQ Diritto del Lavoro | Avvocati Caristena Milano]]></title><description><![CDATA[<p>Risposte alle domande pi&#xF9; frequenti su licenziamenti, contratti, diritti dei lavoratori. Consulenza con avvocati specializzati a Milano e Gioia Tauro.</p>]]></description><link>https://caristena.it/faq-diritto-del-lavoro-avvocati-caristena-milano/</link><guid isPermaLink="false">698ba7d7e5adb100fb7f7c14</guid><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Feb 2026 21:50:25 GMT</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p>Risposte alle domande pi&#xF9; frequenti su licenziamenti, contratti, diritti dei lavoratori. Consulenza con avvocati specializzati a Milano e Gioia Tauro.</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[assenze per malattia - licenziamento per giusta causa]]></title><description><![CDATA[<p></p><p>Con sentenza del 12 gennaio 2026, il Giudice del Lavoro di Bari ha ribadito alcuni principi di interesse in un caso di assenze per malattia nell&#x2019;ambito di un licenziamento per giusta causa.</p><p>Il Tribunale ha ribadito che<strong> il certificato medico non rende automaticamente &#x201C;giustificata&#x201D; l&#x2019;</strong></p>]]></description><link>https://caristena.it/assenze-per-malattia-licenziamento-per-giusta-causa/</link><guid isPermaLink="false">6984a1dfe5adb100fb7f7bd0</guid><category><![CDATA[News]]></category><dc:creator><![CDATA[Giuseppe Caristena]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:04:16 GMT</pubDate><media:content url="https://caristena.it/content/images/2026/02/27905720280_4def8d5561_b.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://caristena.it/content/images/2026/02/27905720280_4def8d5561_b.jpg" alt="assenze per malattia - licenziamento per giusta causa"><p></p><p>Con sentenza del 12 gennaio 2026, il Giudice del Lavoro di Bari ha ribadito alcuni principi di interesse in un caso di assenze per malattia nell&#x2019;ambito di un licenziamento per giusta causa.</p><p>Il Tribunale ha ribadito che<strong> il certificato medico non rende automaticamente &#x201C;giustificata&#x201D; l&#x2019;assenza.</strong> Il lavoratore resta infatti tenuto al <strong>rispetto</strong> degli obblighi contrattuali di <strong>comunicazione preventiva e di tempestiva trasmissione</strong> del numero di protocollo del certificato. La loro violazione conserva autonoma rilevanza disciplinare, anche in presenza di uno stato di malattia accertato. </p><p>Inoltre, &#xE8; stato ribadito il principio secondo cui nell&apos;ambito del procedimento disciplinare l&#x2019;<strong>audizione orale del lavoratore non &#xE8; una fase necessaria, ma solo eventuale</strong>. In assenza di una richiesta tempestiva, o in caso di mancata presentazione ingiustificata, non vi &#xE8; alcun vizio procedurale.</p><p>La sentenza si &#xE8; altres&#xEC; soffermata sul rapporto tra malattia e licenziamento, chiarendo che<strong> lo stato morboso non impedisce il recesso per giusta causa</strong>. Il divieto opera esclusivamente nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, restando legittima l&#x2019;intimazione del licenziamento quando la condotta addebitata sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.</p><p>Infine, il Giudice ha valorizzato valutazione complessiva delle condotte: in presenza di plurimi episodi disciplinari, soprattutto se preceduti da sanzioni conservative non impugnate, il giudizio sulla gravit&#xE0; e sulla lesione del vincolo fiduciario deve essere globale e non atomistico.</p><hr><p>L&apos;Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.</p>]]></content:encoded></item></channel></rss>