La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza di oggi 17 aprile 2026 n. 312/2026, condividendo le nostre argomentazioni, ha annullato l’avviso di addebito emesso dall’NPS nei confronti del nostro cliente di importo pari a € 44.906,15 per per contributi a titolo di Gestione Commercianti ai sensi dell'art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003, relativamente al periodo dal 01/2009 al 12/2017; oltre sanzioni.

Soddisfatti anche per la condanna dell’INPS alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione del piano di rateizzazione di una parte del preteso credito ricompreso nell'avviso di addebito annullato; come abbiamo domandato in ricorso.

In particolare, la Corte d'appello:

  • ha riconosciuto che il nostro cliente aveva negli anni operato come produttore libero/indipendente direttamente con la società assicurativa (non con un’agenzia assicurativa propriamente intesa); figura non assimilabile in via analogica al Produttore di III e IV gruppo previsto dagli artt. 5 e 6 del CCNL del 25/05/1939 che disciplina i rapporti tra agenzie e produttori;
  • ha, quindi, dichiarato insussistente l’obbligo contributivo c/o gestione commercianti ex art. 44, comma 2 D.L. n. 269/2003, sulla scia dell’orientamento ormai consolidato secondo cui tale obbligo “non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti”;
  • ha annullato l’avviso di addebito, l’iscrizione d’ufficio in gestione commercianti ed anche il piano di rateizzazione di parte del debito in questione.

Non solo.

Laddove l’Inps in giudizio ha tentato di “aggiustare il tiro” sostenendo l’obbligo d’iscrizione alla Gestione commercianti “ordinaria” ai sensi dell’art. 1 L. n. 613/1966 per aver il nostro cliente operato “in forma imprenditoriale”, i giudici d'appello hanno ritenuto infondata questa tesi difensiva perché “si tratta dell’accertamento di una situazione giuridica soggettiva diversa, per fatti costitutivi e conseguenze giuridiche, che l’Inps avrebbe dovuto richiedere in via riconvenzionale”, ma non lo ha fatto.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.