Con la sentenza n. 857 del 4 febbraio 2026 il Tribunale di Lecce ha ribadito alcune regole sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 81/2015.
- Il diritto di precedenza non sorge automaticamente alla cessazione del contratto a termine.
- il diritto sorge solo se e quando il lavoratore manifesta per iscritto la volontà di avvalersene.
- Tale manifestazione costituisce condizione costitutiva del diritto.
- Il diritto si estingue in ogni caso decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto.
- Non violano l’art. 24 le assunzioni a tempo indeterminato effettuate:
- prima della manifestazione scritta del lavoratore;
- dopo il decorso di un anno dalla cessazione del rapporto.
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